Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Articolo 24Articolo 26
Versione
27 maggio 1949
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Versione
21 febbraio 1978
Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))
Entrata in vigore il 21 febbraio 1978
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