Art. 41.
Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.