Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Articolo 40Articolo 42
Versione
27 maggio 1949
Art. 41.
Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 27 maggio 1949
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