Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 maggio 1949
Art. 4.
Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:
a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;
b) l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonche' del conto consuntivo;
c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;
d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;
e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;
f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.
Entrata in vigore il 27 maggio 1949
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