Articolo 1 del Decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1999
Art. 1. 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali e' differito al 31 marzo 1999. Sono altresi' differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza e' stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.
2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
3. Il disposto dell' articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 , continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio e' automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999
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