Articolo 2 del Decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8
Articolo 1Articolo 3
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27 gennaio 1999
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28 marzo 1999
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13 ottobre 2000
Art. 2. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.
2-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , cosi' come integrate dall' articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 .
2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 , come modificato dall' articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita e' applicata ai marmi e loro derivati ed e' determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attivita' del settore marmifero locale.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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