Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1975
Art. 2.
Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei casi previsti dalle leggi dello Stato.
L'amministrazione regionale puo', inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Nei casi di cui ai precedenti commi, ogni sezione degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali e' integrata da un rappresentante della regione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1975
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