Articolo 4 del Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 marzo 1997
>
Versione
25 aprile 1998
Art. 4. Classificazione 1. Le sostanze sono classificate in base alle loro proprieta' intrinseche, secondo le categorie di cui all'articolo 2, comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene conto delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino i limiti di cui al comma 3 o quelli previsti per i preparati pericolosi.
2. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato VI.
3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e Ietichettatura armonizzate ivi indi- cate; per determinate sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il ((pericolo)) per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze o sostanze che contengano come impurezze altre sostanze pericolose.
4. L'inserimento di altre sostanze all'allegato I ed eventuali altre modifiche possono avvenire soltanto a seguito di procedura comunitaria.
Entrata in vigore il 25 aprile 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente