Art. 7.
Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennita' di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale dovranno anche risultare le giornate di occupazione in proprio ed il numero delle giornate di lavoro effettuate in attivita' non agricole.
La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare il diritto alle prestazioni economiche per i familiari, nonche' dal libretto di cui all'art. 5 del presente regolamento.
L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione di un elenco delle domande, distinte per Comune, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal quale risulti, per ciascun lavoratore:
a) l'attestazione di esistenza delle condizioni di cui allo art. 1 del presente regolamento;
b) il numero delle giornate di lavoro nelle attivita' agricole esercitate in proprio, determinate nel modo previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
c) il numero annuale delle giornate di occupazione nelle attivita' non agricole esercitate in proprio, risultanti dalla dichiarazione di cui al primo comma, controllata dall'Ufficio provinciale dei Servizio per i contributi agricoli unificati;
d) il numero delle giornate di lavoro presso terzi in agricoltura determinato in base alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 1;
e) il numero della giornate per le quali spetta al lavoratore la indennita' giornaliera o - in caso di risultanze negative in ordine alla ricorrenza del diritto all'indennita' - la indicazione dei motivi che escludono tale diritto.
Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennita' di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale dovranno anche risultare le giornate di occupazione in proprio ed il numero delle giornate di lavoro effettuate in attivita' non agricole.
La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare il diritto alle prestazioni economiche per i familiari, nonche' dal libretto di cui all'art. 5 del presente regolamento.
L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione di un elenco delle domande, distinte per Comune, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal quale risulti, per ciascun lavoratore:
a) l'attestazione di esistenza delle condizioni di cui allo art. 1 del presente regolamento;
b) il numero delle giornate di lavoro nelle attivita' agricole esercitate in proprio, determinate nel modo previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
c) il numero annuale delle giornate di occupazione nelle attivita' non agricole esercitate in proprio, risultanti dalla dichiarazione di cui al primo comma, controllata dall'Ufficio provinciale dei Servizio per i contributi agricoli unificati;
d) il numero delle giornate di lavoro presso terzi in agricoltura determinato in base alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 1;
e) il numero della giornate per le quali spetta al lavoratore la indennita' giornaliera o - in caso di risultanze negative in ordine alla ricorrenza del diritto all'indennita' - la indicazione dei motivi che escludono tale diritto.