Articolo 6 - Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 maggio 1992
ART. 6
(Conferimento degli incarichi)
1. Qualora l'Unita' sanitaria locale intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:
a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;
b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. 2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico:
a) - i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le Unita' sanitarie locali della regione. Si intende
titolare di incarico il professionista che abbia completato con
esito favorevole i tre mesi di incarico a tempo determinato di cui al comma 8;
b) - i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'articolo 2. 3. Tra i professionisti che hanno presentato domanda l'Unita' sanitaria locale interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del comma 2, in base all'anzianita' di incarico: ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della Unita' sanitaria locale interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4.1.1968 n. 15 . L'Unita' sanitaria locale, verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della Unita' sanitaria locale per mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine prerentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale che decide in via definitiva entro i successivi 20 giorni. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risiede in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo articolo 18. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unita' sanitaria locale in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.
Entrata in vigore il 1 maggio 1992
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