Art. 8.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ; sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennita', assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e' rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.
Ai fini di quanto disposto nel primo comma e' autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , e successive modificazioni.
Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ; sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennita', assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e' rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.
Ai fini di quanto disposto nel primo comma e' autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , e successive modificazioni.
Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.