Art. 12.
L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.
Resta fermo il disposto dell' art. 3, quarto comma , e dell' art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N.537))
Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, e' riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e' considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.
L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.
Resta fermo il disposto dell' art. 3, quarto comma , e dell' art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N.537))
Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, e' riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e' considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.