Art. 1.
L'onere contributivo globale previsto dall' art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.
L'onere contributivo globale previsto dall' art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.