Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1973, n. 1072
Articolo 2
Versione
7 maggio 1974
Art. 1.

L'onere contributivo globale previsto dall' art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo e' ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.
Entrata in vigore il 7 maggio 1974
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