Art. 13. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 , e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".