Art. 16. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 :
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1-46. (Omissis).
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 :
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1-46. (Omissis).
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».