Articolo 5 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 dicembre 1975
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17 aprile 1977
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114))
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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