Articolo 57 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 56Articolo 58
Versione
14 marzo 1928

Art. 57.

Le contravvenzioni al divieto di transito sui tratturi e sulle trazzere sono punibili con l'ammenda di L. 10 estensibili a L. 300, per ciascun veicolo.

Le contravvenzioni per pascolo abusivo sono punite con l'ammenda di L. 0.50 estensibili a L. 3 per ogni capo di bestiame.

La inosservanza del divieto di falciatura, o delle modalita' stabilite per la concessione di falciatura, e' passibile non solo dell'applicazione delle speciali sanzioni stabilite nel contratto, ma anche dell'ammenda, non inferiore al decuplo del valore delle erbe abusivamente tagliate.

Per le occupazioni abusive e' applicabile l'ammenda di L. 1 a L. 10 per ogni mq. di suolo scavato, dissodato od altrimenti occupato.

L'abusivo occupatore e' inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonche' di ogni altra opera o lavoro qualsiasi, al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche attuate sul luogo.

E' sempre in facolta' dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire, a spese dell'occupatore, la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del suolo.

Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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