Articolo 66 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 65Articolo 67
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14 marzo 1928

Art. 66.

Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione in dipendenza di atti contravvenzionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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