Articolo 67 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
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14 marzo 1928

Art. 67.

Fino a quando non sia stata compiuta la sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze di finanza, e, nel caso in cui vi sia stata contestazione di demanialita', il Ministero dell'economia nazionale, possono assentire la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate purche' l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni 30 dalla notifica del decreto e siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitu' vietate dalle leggi a danno del tratturo o della trazzera e del proprietario frontista.

2° Che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre il versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi di pagare il canone annuo che sara' dall'Amministrazione ritenuto congruo.

3° Che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.
Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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