Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 51Articolo 53
Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Versione 14 marzo 1928
Art. 52.
I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.
Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2005, n. 8293
Massima: Gli atti amministrativi hanno, almeno di regola, effetti solo per il futuro. Nel novero delle eccezioni, previste espressamente dalla legge ovvero derivanti dalla natura dell'atto, non può includersi la concessione amministrativa (nella specie: di un suolo tratturale)che, intervenendo a distanza di anni dalla scadenza di altra precedente a favore della stessa parte, per quanto qualificabile come atto di rinnovazione del provvedimento originario, non è figura assimilabile al rinnovo dell'atto annullabile, avente carattere retroattivo, e non ha l'attitudine a far venir meno tutti quei fatti storici che si sono verificati (nella specie: l'illegittima occupazione dell'area tratturale).
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esclusione·
efficacia retroattiva·
inammissibilità·
violazione di regole ermeneutiche e vizi di motivazione·
da parte del giudice di merito·
necessità·
domande nuove avanzate in corso di causa·
rinnovo a distanza di anni dopo la scadenza di quella originaria·
concessione·
conseguenze·
fondamento·
efficacia per il futuro·
eccezioni·
accettazione del contraddittorio da parte della p.a·
fattispecie
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