Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 51Articolo 53
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14 marzo 1928

Art. 52.

I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.

Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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