Art. 56.
Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti ne' consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati mediante verbale nei modi prescritti dal successivo art. 59 e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.