Articolo 56 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
Articolo 55Articolo 57
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14 marzo 1928

Art. 56.

Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti ne' consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati mediante verbale nei modi prescritti dal successivo art. 59 e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 14 marzo 1928
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