Art. 33.
((I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all'art. 20, il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell'art. 27 e del secondo comma dell'art. 29, nonche' i contratti previsti dall'art. 31 costituiscono titolo per il trasferimento dei suoli' di cui e' disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi.
Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalita' di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.
A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento.))