Articolo 33 del Regolamento del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801
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14 marzo 1928
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11 ottobre 1936

Art. 33.

((I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all'art. 20, il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell'art. 27 e del secondo comma dell'art. 29, nonche' i contratti previsti dall'art. 31 costituiscono titolo per il trasferimento dei suoli' di cui e' disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi.

Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalita' di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento.))
Entrata in vigore il 11 ottobre 1936