Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62
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17 maggio 2025
Art. 7. Direzione generale dell'internazionalizzazione 1. La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;
b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attivita' relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali;
c) monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;
d) partecipazione alle attivita' degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;
e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;
f) cura delle attivita' legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilita';
h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero;
i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero;
l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148 ;
n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;
o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 ;
p) filiazioni e accreditamento delle universita' estere.
Note all' art. 7:
- La legge 11 luglio 2002, n. 148 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.

- Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 recante: «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, e' convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale 10 del 13 gennaio 2024.
Entrata in vigore il 17 maggio 2025
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