Art. 61
(Riabilitazione disciplinare)
Trascorsi tre anni dalla data in cui fu inflitta una sanzione disciplinare che non implichi la risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere resi nulli gli effetti della sanzione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, mediante stralcio degli atti dal fascicolo personale e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulti meritevole in base ad apposita relazione informativa dei responsabili delle unita' organizzative presso le quali ha prestato servizio, riferita al triennio precedente.
Il provvedimento e' adottato, a domanda, dal consiglio di amministrazione.
(Riabilitazione disciplinare)
Trascorsi tre anni dalla data in cui fu inflitta una sanzione disciplinare che non implichi la risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere resi nulli gli effetti della sanzione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, mediante stralcio degli atti dal fascicolo personale e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulti meritevole in base ad apposita relazione informativa dei responsabili delle unita' organizzative presso le quali ha prestato servizio, riferita al triennio precedente.
Il provvedimento e' adottato, a domanda, dal consiglio di amministrazione.