Articolo 96 del Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo
Articolo 95Articolo 97
Versione
24 giugno 1983
Art. 96
(Collocamento a riposo per limiti di eta')


Il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti d'eta':
- 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo;
- 65 anni per i rimanenti profili professionali.
Per i profili professionali da identificare o aggiornare successivamente il limite di eta' e' fissato dal provvedimento di cui al successivo articolo 111, fermo restando quanto disposto nel precedente comma.
Entrata in vigore il 24 giugno 1983
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