Articolo 24 della Legge 12 agosto 1977, n. 675
Articolo 23Articolo 25
Versione
22 settembre 1977
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Versione
11 agosto 1991
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Entrata in vigore il 11 agosto 1991
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