Articolo 4 del Decreto 2 dicembre 2002, n. 276
Articolo 3Articolo 5
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4 gennaio 2003
Art. 4. Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi, compilate su modelli cartacei o telematici predisposti a cura dell'Amministrazione, devono essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, alla questura della provincia ove il candidato risiede o agli altri enti indicati nel bando di concorso, secondo le modalita' stabilite nel bando stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, per le domande trasmesse a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per quelle trasmesse con le altre modalita' stabilite nel bando, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.
3. I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni;
l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:
a) il settore ed il profilo per il quale concorrono. La partecipazione al concorso e' limitata al settore ed al profilo indicato;
b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesto;
c) i titoli valutabili.
5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:
a) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
b) l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo;
c) i titoli valutabili.
6. Le domande devono inoltre contenere l'indicazione del recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di comunicare le eventuali, successive variazioni.
7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 5, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando il titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove.
8. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si veda in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2003
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