Articolo 27 del Decreto 2 dicembre 2002, n. 276
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4 gennaio 2003
Art. 27. Titoli valutabili 1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, fino a punti 5:
1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;
2) diplomi di specializzazione universitaria;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
B) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
Predetermina, altresi', in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2003
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