a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;
b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;
c) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di gioco raccoglibile da ciascun concessionario;
d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo di controllo centralizzato;
e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.
3. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.
4. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. La societa' per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.