Articolo 9 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29
Articolo 8Articolo 10
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8 marzo 2000
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Versione
3 maggio 2002
Art. 9. Cauzioni e dichiarazione d'inizio attivita' 1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a Euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66)) .
3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).
Entrata in vigore il 3 maggio 2002
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