Articolo 4 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29
Articolo 3Articolo 5
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8 marzo 2000
Art. 4. Disciplina dell'esercizio del gioco 1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unita' di gioco una o piu' cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.
2. Le combinazioni vincenti sono:
a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;
b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.
3. Con decreto del Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
Entrata in vigore il 8 marzo 2000
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