Articolo 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29
Articolo 4Articolo 6
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8 marzo 2000
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29 aprile 2012
Art. 5. Prelievo erariale 1. Il prelievo erariale e' fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 , ha disposto (con l'art. 10, comma 9-septies) che "A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 , e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011."
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
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