Art. 2. Ammissione ai concorsi 1. L'ammissione ai concorsi e' deliberata dall'amministratore straordinario. Requisito specifico di ammissione, e' il possesso da parte dei concorrenti della titolarita' presso la stessa U.S.L. alla data di pubblicazione del presente decreto della posizione funzionale di ruolo corrispondente al nono livello con un'anzianita' di ruolo e non di ruolo di almeno cinque anni maturata nella stessa posizione funzionale anche presso altra U.S.L.
2. Per il profilo professionale medici e veterinari i requisiti di ammissione sono:
anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella nona qualifica funzionale e nella disciplina oggetto del concorso;
ovvero
titolarita' della nona qualifica funzionale nella disciplina oggetto del concorso e specializzazione nella disciplina stessa o in disciplina equipollente.
3. Per le discipline relative ai servizi di radiologia, anestesia e medicina nucleare viene richiesto, comunque, ai fini dell'ammissione al concorso, il possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina. Per il profilo professionale di avvocato e' richiesto il titolo di avvocato.
4. L'U.S.L. provvede, d'ufficio, alla elencazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio riportandoli su apposite schede da consegnare al segretario della commissione unitamente a tutti gli atti relativi al concorso.
2. Per il profilo professionale medici e veterinari i requisiti di ammissione sono:
anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella nona qualifica funzionale e nella disciplina oggetto del concorso;
ovvero
titolarita' della nona qualifica funzionale nella disciplina oggetto del concorso e specializzazione nella disciplina stessa o in disciplina equipollente.
3. Per le discipline relative ai servizi di radiologia, anestesia e medicina nucleare viene richiesto, comunque, ai fini dell'ammissione al concorso, il possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina. Per il profilo professionale di avvocato e' richiesto il titolo di avvocato.
4. L'U.S.L. provvede, d'ufficio, alla elencazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio riportandoli su apposite schede da consegnare al segretario della commissione unitamente a tutti gli atti relativi al concorso.