Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 luglio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1985 |
Commentari • 3
- 1. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti…Pasquale Serrao · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario Parte Seconda: 6. Le valutazioni di professionalità dei magistrati con funzioni - 6.1. Il procedimento - 6.2. Le fonti di conoscenza - 6.2.1. Fonti di conoscenza atipiche, integrazione istruttoria e partecipazione procedimentale dell'interessato - 6.2.2. Iniziativa autonoma dei singoli consiglieri - 6.2.3. Assunzione d'ufficio da parte del Consiglio giudiziario di informazioni - 6.2.4. Facoltà di audizione del magistrato - 6.3. L'autorelazione - 6.4. L'acquisizione dei provvedimenti a campione - 6.5. Prerequisiti, parametri e indicatori - 6.6. L'esito della valutazione e i possibili sfasamenti temporali - 6.6.1. Un caso di valutazione negativa …
Leggi di più… - 2. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti…Pasquale Serrao · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario Parte Seconda: 6. Le valutazioni di professionalità dei magistrati con funzioni - 6.1. Il procedimento - 6.2. Le fonti di conoscenza - 6.2.1. Fonti di conoscenza atipiche, integrazione istruttoria e partecipazione procedimentale dell'interessato - 6.2.2. Iniziativa autonoma dei singoli consiglieri - 6.2.3. Assunzione d'ufficio da parte del Consiglio giudiziario di informazioni - 6.2.4. Facoltà di audizione del magistrato - 6.3. L'autorelazione - 6.4. L'acquisizione dei provvedimenti a campione - 6.5. Prerequisiti, parametri e indicatori - 6.6. L'esito della valutazione e i possibili sfasamenti temporali - 6.6.1. Un caso di valutazione negativa …
Leggi di più… - 3. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti…Pasquale Serrao · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 settembre 2020
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/12/2023, n. 514Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Maio Presidente dott.ssa Valeria Franchi Consigliere dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere dott. Antonio Di Stazio Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA - nel giudizio di appello, iscritto nel registro di segreteria al n. 58237, proposto da ON GA, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bonomini e dall'avv. Daniele Simonato, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Corso Libertà 30, Bolzano (BZ) contro Procura Generale della Corte dei …Leggi di più...
- autorizzazione attività extraistituzionale·
- principio di eguaglianza·
- prova indiziaria·
- quantificazione danno erariale·
- art. 95 c.g.c.·
- errore materiale·
- prescrizione·
- illecito erariale·
- giurisdizione contabile·
- art. 53 D.Lgs. 165/2001·
- aspettativa non retribuita·
- legittimità costituzionale·
- valutazione equitativa
- 2. Trib. Massa, sentenza 24/08/2023, n. 149Provvedimento: Successivamente all'udienza del 24/08/2023, alle ore 12:15 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. Avv. PALUMBO FRANCESCA anche in sostituzione dell'Avv. LIMBLICI GIUSEPPE per la parte ricorrente e la dott.ssa FINI FRANCESCA per parte resistente. È pure presente il funzionario UPP dott. Persona_1 I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per …Leggi di più...
- mobilità territoriale·
- assegnazione provvisoria·
- discriminazione disabili·
- diritto soggettivo·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto di precedenza·
- art. 33 L.104/1992·
- contrattazione collettiva·
- bilanciamento interessi
- 3. Trib. Urbino, sentenza 23/02/2023, n. 14Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia S E N T E N Z A nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 63/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avv. Monica Olivia giusta procura allegata al ricorso Parte_1 con domicilio eletto ai fini della procedura in Pesaro, Via Giordani n. 7 (c/o Studio Avv. L. Blasi) - RICORRENTE - CONTRO , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti di cui in atti, elettivamente domiciliato presso la Agenzia Inps di …Leggi di più...
- art. 3 Legge n. 335/1995·
- dimora abituale·
- diritto di cittadinanza·
- autocertificazione·
- documentazione estera·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- parità di trattamento·
- prestazioni assistenziali·
- assegno sociale·
- soggiorno legale e continuativo
- 4. Trib. Urbino, sentenza 23/02/2023, n. 13Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 64/2022 promossa da: nato in [...] il [...], residente a [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso dall'Avv. Monica Olivi, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Urbino, Via B. da Montefeltro n. 18 Org_1 - RICORRENTE - CONTRO , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti di cui in …Leggi di più...
- autocertificazione redditi·
- art. 3 L. 335/1995·
- certificazione autorità fiscale estera·
- permesso di soggiorno UE·
- dimora stabile·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- parità di trattamento stranieri·
- prestazioni assistenziali·
- assegno sociale·
- soggiorno legale e continuativo
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 27/11/2020, n. 51Provvedimento: Sentenza 51/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige Sede di Bolzano Composta dai magistrati: Enrico MARINARO Presidente Chiara BERSANI Consigliere relatore Irene THOMASETH Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2152/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del Dr.ON PA, C.F.[...], residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Bonomini e Daniele Simonato, con studio in Bolzano, al Corso Libertà, n. 30; VISTI l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta del convenuto e tutti gli …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- incompatibilità dipendenti pubblici·
- giurisdizione Corte dei conti·
- dovere di esclusività·
- diritto alla retribuzione·
- principio di eguaglianza·
- autorizzazione attività lavorativa·
- colpa grave·
- art. 53 d.lgs. 165/2001·
- conflitto di interessi·
- quantificazione danno equitativa·
- diritto al lavoro·
- prescrizione danno erariale·
- aspettativa non retribuita·
- legittimità costituzionale
Versioni del testo
- Art. 1. Articolo unico
Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, puo' chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26 .
NOTA
Il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), e' il seguente:
"Art. 1. - L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
Art. 2. - L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.
Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art. 3. - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 4. - Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa, dalla aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".