Articolo 16 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49
Articolo 15
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31 marzo 2003
Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 31 marzo 2003
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