Art. 29. Ordini per la disciplina dei singoli servizi 1. Le disposizioni generali e particolari relative alle modalita' di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del reparto.
2. Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che puo' essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Presso ciascun posto di servizio e' conservata copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che e' comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.
2. Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che puo' essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Presso ciascun posto di servizio e' conservata copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che e' comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.