Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
Articolo 64Articolo 66
Versione
16 aprile 1999
Art. 65. Doveri del motorista navale 1. Il motorista navale:
a) se assegnato a bordo di naviglio d'altura o costiero:
- coadiuva il conduttore di macchina ed il vice conduttore di macchina nell'espletamento delle loro funzioni;
- esegue i lavori, le manutenzioni, le operazioni e le verifiche disposte dal responsabile dei servizi di macchina;
b) se assegnato a bordo di naviglio d'uso locale, risponde al padrone:
- della condotta e del controllo dell'apparato motore, con particolare riferimento alla manovra;
- della buona tenuta, della pulizia e della conservazione del materiale di pertinenza.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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