Art. 24. Doveri generali nell'espletamento del servizio. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonche' dalle altre disposizioni ad esso importante.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignita' dei detenuti:
1) vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche' siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche' all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;
3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;
4) vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;
5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario;
6) vigilare affinche' i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino;
7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito; 8) fornire elementi utili per l'attivita' di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ;
9) tener conto, nello svolgimento della propria attivita', delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.
Nota all'art 24:
- Si trascrive il testo degli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 :
"Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della personalita').
- L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene c le misure di sicurezza.
Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge.
Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate".
"Art. 29 (Programma individualizzato di trattamento). - La compilazione del programma di trattamento e' effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nel precedente arti colo.
Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore".
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignita' dei detenuti:
1) vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche' siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche' all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;
3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;
4) vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;
5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario;
6) vigilare affinche' i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino;
7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito; 8) fornire elementi utili per l'attivita' di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ;
9) tener conto, nello svolgimento della propria attivita', delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.
Nota all'art 24:
- Si trascrive il testo degli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 :
"Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della personalita').
- L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene c le misure di sicurezza.
Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge.
Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate".
"Art. 29 (Programma individualizzato di trattamento). - La compilazione del programma di trattamento e' effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nel precedente arti colo.
Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore".