Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
Articolo 20Articolo 22
Versione
16 aprile 1999
Art. 21. Impiego nei servizi 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica, ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola secondo criteri di rotazione, salva l'applicazione del criterio della specializzazione professionale, ove previsto.
2. Ai posti di servizio che richiedono particolare esperienza e' destinato, su proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianita' di servizio ed attitudine.
3. Lo svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalita' e' di regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che puo' essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di eta' viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con prole di eta' inferiore a tre anni, nonche' al personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e' il seguente:
"Art. 1 (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente.
3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente