Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
Articolo 6 bisArticolo 8
Versione
16 aprile 1999
Art. 7. Subordinazione gerarchica e funzionale 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e dall' articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui e' addetto.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 e' tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395 :
"Art. 9 (Doveri di subordinazione). 1. - Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici".
"Art. 10 (Ordine gerarchico e rapporti funzionali). - 1.
L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' ritenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :
"Art. 2 (Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.
2. Nell'ambito dello Stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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