Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 aprile 1999
Art. 10. Norme generali di condotta 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalita', imparzialita' e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita' ed astenendosi altresi' da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.
2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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