Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
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16 aprile 1999
Art. 82. Proposte per le ricompense. Commissione. Annotazioni matricolari. 1. La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro e' avanzata dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, o dal capo dell'ufficio presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio.
2. La proposta, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e di tutti i documenti per una esatta valutazione del merito, deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o della attivita' cui fa riferimento.
3. Sulle proposte decide una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Detta commissione e' composta:
- dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, con funzioni di presidente;
- dal direttore dell'Ufficio Centrale del personale;
- da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla nona;
- da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore capo.
5. Della commissione fanno altresi' parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nominati nel numero e con le modalita' stabilite dalle disposizioni contenute negli accordi sindacali.
6. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
7. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
8. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle, che, per connessione, attengono allo stesso avvenimento con sviluppi in tempi e luoghi diversi.
9. Le ricompense di cui al comma 1, decise dalla commissione, sono conferite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
10. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione di caserme e di altre strutture del Corpo di polizia penitenziaria.
11. La concessione delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotata sullo stato di servizio del personale.
12. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense e dei riconoscimenti di cui all'articolo 75.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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