Art. 47. Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia.
2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
1) identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validita' del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni;
2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi;
3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali;
4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio;
5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore;
6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione;
7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita;
8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
1) identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validita' del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni;
2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi;
3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali;
4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio;
5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore;
6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione;
7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita;
8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.