Articolo 16 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Articolo 14Articolo 17
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27 settembre 2001
Art. 16. Regolarizzazione di altre attivita' 1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attivita' all'estero diversi dalle attivita' di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita' con le modalita' indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
Entrata in vigore il 27 settembre 2001
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