2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell' articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 , e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille."