Articolo 20 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Articolo 19Articolo 21
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27 settembre 2001
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25 novembre 2001
Art. 20. rilevazioni
dell'Ufficio italiano dei cambi (( . . . )) 1. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 )) .
2. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 )) .
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di
raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attivita' di analisi statistica sui dati aggregati di cui all' articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalita' di rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.
Entrata in vigore il 25 novembre 2001
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