Articolo 19 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Articolo 17Articolo 20
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27 settembre 2001
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25 novembre 2001
Art. 19. Disciplina sanzionatoria 1. Nell' articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore )) "; b) al comma 4, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore )) ".
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
(( 2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno ))
Entrata in vigore il 25 novembre 2001
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