(( 1-bis. All' articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ;
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno ;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione ;
d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi ;
e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi ;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati ;
g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile " ))