Articolo 7 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Articolo 5Articolo 8
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27 settembre 2001
Art. 7. Trasmissione dei dati e delle informazioni
sulla falsificazione dei mezzi di pagamento 1. Per le finalita' di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita' nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonche' le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalita' e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Entrata in vigore il 27 settembre 2001
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