Articolo 11 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
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27 settembre 2001
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25 novembre 2001
Art. 11. Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) "intermediari", le banche italiane, le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (( di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le societa' di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti; c) " (( decreto-legge )) n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) " (( decreto-legge )) n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; e) " (( decreto-legge )) n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) (( LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 )) ; g) " (( decreto-legislativo )) n. 319 del 1998", il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 , recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell' articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 ; h) " (( decreto-legislativo )) n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 .
Entrata in vigore il 25 novembre 2001
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