Articolo 22 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1937
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Versione
13 gennaio 1939
Art. 22. ((Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

Agli insegnanti elementari straordinari e' concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario.
Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico e' concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facolta' di scelta del trattamento piu' favorevole.

In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianita' di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, e' concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti))
Entrata in vigore il 13 gennaio 1939
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